Avviso di conclusione delle indagini
Avviso di conclusione delle indagini
Dopo l’esame dell’informazione di garanzia passiamo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari che è un atto molto rilevante del diritto processuale penale. Con quest’atto è intuitivo capire che un soggetto viene informato che sono concluse le indagini a suo carico, così come previsto dall’art. 415 bis c.p.p.. Dopo la notifica di quest’atto da parte della Procura si potranno visionare gli atti che riguardano il procedimento penale incardinato. L’art. 415 bis c.p.p. fa sì che il P.M. se non ritiene di archiviare il procedimento penale instaurato, fa notificare al soggetto sottoposto alle indagini al difensore e per alcuni reati anche al difensore della persona offesa se nominato altrimenti alla persona offesa, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, lo stesso contiene una breve esposizioni dei fatti, le norme di legge violate data e luogo del fatto e soprattutto avvisa che tutta la documentazione inerente al fatto contestato si trova presso la cancelleria del pubblico ministero e che si ha la possibilità da parte sia dell’indagato che del suo difensore di visionarla ed estrarne copia al fine di articolare la successiva difesa. Cosa si verifica in caso di mancata notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini? La richiesta di rinvio a giudizio oppure il decreto di citazione diretta a giudizio sono nulli se non sono precedute dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis c.p.p.. Le facoltà previste dal comma III° dell’art. 415 bis c.p.p., risiedono nella possibilità per l’indagato, di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Pertanto è di fondamentale importanza verificare se il suddetto atto sia stato ritualmente notificato all’indagato e al suo difensore.





