Riforma Cartabia modifiche alla disciplina dell’assenza dell’imputato
Riforma Cartabia, modifiche alla disciplina dell’assenza dell’imputato
La Riforma Cartabia ha interamente modificato la norma relativa all’assenza
dell’imputato in riferimento alla L. 28.4.2014, n. 67. necessaria per adeguare la
normativa costituzionale alle fonti sovranazionali (nello specifico, alla direttiva UE n.
2016/343 e alla giurisprudenza della Corte EDU).
Analizziamo le principali modifiche apportate della “Riforma Cartabia” a detto istituto
giuridico.
La normativa di riferimento relativa al processo in assenza dell’imputato è normata dal
titolo nono del codice di procedura penale art. 420 bis, ter, quater e quinquies e si
applica sia alla udienza preliminare, sia al dibattimento.
L’art. 420 bis c.p.p., cardine della disciplina relativa all’assenza dell’imputato, prevede
che qualora l’imputato libero o detenuto, non è presente all’udienza, anche se impedito
o ha espressamente rinunciato ad assistervi il giudice procede in sua assenza.
Quando l’imputato, si avvale di un procuratore speciale o decide di avvalersi di un
procedimento speciale previsto dalla legge e volontariamente decide di non partecipare
al processo, il Giudice procede in assenza dello stesso imputato.
Il comma 4 dell’art. 420 bis c.p.p., statuisce che l’ordinanza che dispone di procedere
in assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio, se prima della decisione l’imputato
compare.
Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata
conoscenza della celebrazione del processo, il Giudice rinvia l’udienza e l’imputato
può chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’art. 421 comma 3 c.p.p..
Il Giudice tenuto conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti
dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra
circostanza rilevante, lo stesso Giudice procede in assenza quando l'imputato è
stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza
della pendenza del processo.
Se il Giudice ritiene che non ci sono le condizioni per procedere in assenza
dell’imputato e prima di procedere ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p. dispone ulteriori
ricerche a cura della Polizia Giudiziaria, per l’avviso della notifica della fissazione
dell’udienza e del verbale dal quale risulta la data di rinvio della richiamata udienza.
A seguito delle ricerche predisposte dal Giudice a mezzo della Polizia Giudiziaria, se
la notifica si è perfezionata di conseguenza, l’imputato ha conoscenza del
procedimento a suo carico.
Qualora la notifica non risulta possibile, precedentemente alla riforma Cartabia il
processo veniva sospeso, per irreperibilità dell’imputato.
La riforma Cartabia, con l’art. 420 quater c.p.p., ha sostituito la dichiarazione di
irreperibilità con una pronuncia di una sentenza inappellabile di non doversi procedere
per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.





