Avviso di Garanzia

7 febbraio 2026

Avviso di Garanzia

L’avviso di garanzia, disciplinato dall’art. 369 c.p.p., è un atto che viene emesso dal Pubblico Ministero, con il quale informa l’indagato e la persona offesa, quando è necessario compire un atto a cui il difensore ha diritto ad assistere. L’avviso di garanzia è il primo atto con il quale si viene a conoscenza formalmente, dell’esistenza di un procedimento penale e che ci troviamo nella fase delle indagini preliminari. Proviamo a chiarire ed a leggere la questione nel giusto modo: L’atto ricevuto viene chiamato “avviso di garanzia” ma nel linguaggio tecnicogiuridico si chiama “informazione di garanzia” certo le due denominazioni sono molto simili, ma entrambe per l’appunto non anticipano già una condanna, bensì il nostro ordinamento giuridico ha posto quest’atto a tutela del diritto di difesa di ognuno, così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale, (art. 24 Cost.) aggiungendo anche il diritto della così detta difesa tecnica, ossia anche per le persone meno abbienti il diritto di farsi assistere da un avvocato (artt. 96 e 97 c.p.p.). Con l’informazione di garanzia l’A.G. nel caso di specie il Pubblico Ministero a tenore dell’art. 369 c.p.p., informa ufficialmente un soggetto che nei sui confronti si stanno svolgendo delle indagini, ossia si sta verificando la sua posizione giuridica riguardo a un fatto penalmente rilevante, quindi si ipotizza che lo stesso soggetto abbia commesso un reato. In particolare questo avviene quando il P.M. deve compiere un atto o degli atti di indagine cosiddetti “garantiti”, ossia un’attività per la quale il soggetto che ha ricevuto l’informazione di garanzia, ha diritto a nominare un avvocato affinché lo stesso possa partecipare a quella determinata attività d’indagine. Quanto sopra spiegato, non significa essere preventivamente colpevoli di una condotta penalmente rilevante, ma sin tratta solo di accertamenti su un fatto accaduto. I principali atti di P.G. che richiedono che una persona venga informata tramite l’avviso di garanzia sono:  l’interrogatorio della persona indagata;  le ispezioni e le perquisizioni personali o domiciliari;  i sequestri probatori (ad esempio, il sequestro di un computer o di documenti);  gli accertamenti tecnici irripetibili, ovvero quegli esami scientifici (come un’analisi su una sostanza o un rilievo su una scena del crimine) che non possono essere ripetuti in futuro. L’ avviso di garanzia per essere tale deve contenere una serie di informazioni così da far comprendere a chi l’ha ricevuto quali difese deve approntare. Per queste ragioni, lo stesso avviso di garanzia normato dall’art. 369 c.p.p. deve necessariamente indicare: una breve descrizione del fatto facendo un accenno alla condotta penalmente rilevante che si presume sia stata tenuta dal soggetto nei confronti del quale sia stato notificato il relativo avviso di garanzia  le norme di legge che si assumono violate, ovvero gli articoli del codice penale o delle leggi speciali che configurano l’ipotesi di reato;  la data e il luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto;  l’invito a esercitare il diritto di nominare un difensore di fiducia;  l’avviso sulla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa.